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Dal 3 novembre 2003, in virtù della convenzione stipulata
con la Provincia di Bergamo, la Pro Loco Martinengo è anche
gestore dei servizi dell'Ufficio di Informazione e Accoglienza
Turistica (IAT) della Bassa Pianura Bergamasca Orientale.
Questa comprende i seguenti comuni: Antegnate, Barbata, Bolgare,
Calcinate, Calcio, Cavernago, Cividate al Piano, Cortenuova, Covo,
Fara Olivana con Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo,
Mornico al Serio, Palosco, Pumenengo, Romano di Lombardia, Telgate,
Torre Pallavicina.
Regolamento
Regionale 9 novembre 2005 , N. 6
"Attuazione
dell’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 8
(Norme per il turismo in Lombardia). criteri per la costituzione
delle
strutture di informazione e di accoglienza turistica (IAT)."
Art.
1
(Strutture di informazione e di accoglienza turistica – IAT)
1. Le strutture di informazione e di accoglienza turistica (IAT)
svolgono attività di informazione ed accoglienza turistica.
In ciascun comune non può esservi più di una
struttura, eventualmente articolata in più uffici, autorizzata
dalla provincia competente.
Per la realizzazione delle attività indicate dagli articoli
2 e 3 gli enti promotori attivano
forme di collaborazione con il comune, nel caso esso non figuri
tra i medesimi enti promotori. La provincia interviene direttamente,
nel comune capoluogo, solo in caso di inadempienza degli enti
promotori. Nei comuni ad attività turistica stagionale,
la struttura IAT può essere istituita per la sola durata
della stagione, rispettando comunque le indicazioni di cui all’articolo
8.
Art. 2
(Attività di informazione)
1. Per attività d’informazione al turista si intendono
tutte le funzioni destinate a fare conoscere i servizi turistici
disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità,
i circuiti enogastronomici, le attrattive locali, della provincia
e della regione, il sistema della mobilità e ogni altra
notizia che possa rendere soddisfacente la visita e la permanenza.
In particolare, le strutture IAT assicurano un servizio di informazione
su iniziative culturali, sportive e ricreative e di tempo libero
che si svolgono nel comune e nel territorio circostante, stabilendo
a tal fine i necessari rapporti di collaborazione con enti e soggetti
organizzatori. I servizi offerti dalle strutture IAT ai turisti
e alle imprese sono prestati a titolo gratuito.
Art. 3
(Attività di accoglienza)
1. Per attività di accoglienza del turista si intendono
tutte le attività orientate a rendere fruibili le opportunità
ed i servizi turistici disponibili. È fatto divieto di
dare informazioni di tipo preferenziale. I servizi offerti dalle
strutture IAT ai turisti e alle imprese sono prestati a titolo
gratuito.
Art. 4
(Funzioni)
1. Le strutture IAT:
a) svolgono le funzioni di raccolta dei dati sull’affluenza turistica
in raccordo con le esigenze e nel rispetto delle competenze della
provincia, in ordine alle presenze alberghiere ed extralberghiere;
b) distribuiscono materiale promozionale, anche di produzione
autonoma, direttamente o attraverso la spedizione in Italia e
all’estero;
c) organizzano, anche in collaborazione con operatori privati
e pubblici, itinerari di visita ed escursioni in ambito locale;
d) svolgono, collaborando se richiesto con la provincia e la Regione,
iniziative mirate alla valorizzazione delle risorse turistiche,
con particolare riferimento alle attività di educational
tours e alla organizzazione diretta, partecipazione o promozione
di eventi culturali, ricreativi e sportivi;
e) attuano forme di collegamento diretto con gli utenti, anche
al di là del periodo di vacanza o di visita, per quanto
riguarda le funzioni di informazione e promozione, nonché
di riscontro del grado di soddisfazione, privilegiando modalità
personalizzate e interattive proprie degli strumenti elettronici
ed informatici.
Art. 5
(Segnalazioni)
1. Ogni struttura IAT, in collaborazione con il comune, svolge
l’attività di raccolta di reclami e contestazioni relativi
ai servizi turistici e agli altri servizi pubblici fruiti dal
turista. Tali segnalazioni e i dati ad esse relativi sono trasmessi
al comune competente per territorio, alla provincia ovvero all’ufficio
responsabile per le attività di tutela dei diritti del
turista, se istituito, che provvedono a richiedere l’intervento
delle autorità competenti. Le segnalazioni sono inserite
annualmente in un repertorio ragionato, al fine di esaminare proposte
per la soluzione dei problemi segnalati.
Art. 6
(Programmi di sviluppo)
1. I programmi di sviluppo presentati dai sistemi turistici possono
prevedere anche progetti finalizzati alla costituzione, all’operatività
e allo sviluppo delle strutture IAT.
Art. 7
(Attività di coordinamento)
1. La provincia coordina le attività delle strutture IAT
comprese nel proprio territorio per assicurare la coerenza con
le proprie politiche di promozione; a questo fine le strutture
IAT sono connesse alla rete informativa della provincia e tra
di loro.
Art. 8
(Orari)
1. Le strutture IAT a carattere permanente assicurano orari di
apertura al pubblico per non meno di trentacinque ore settimanali,
compresi i giorni festivi. Le province possono assumere ulteriori
determinazioni in materia, verificando, in sede di concessione
del nulla osta e sentito il sindaco del comune, la congruità
delle previsioni di apertura al pubblico di ciascuna struttura,
in relazione ai flussi turistici previsti. Per gli orari delle
strutture IAT presso le porte internazionali provvedono le intese
tra i soggetti che li istituiscono.
Art. 9
(Relazione annuale)
1. Il responsabile della struttura IAT predispone una relazione
annuale sulle attività svolte, sulla loro efficacia e sul
gradimento riscontrato presso gli utenti, destinata ai soggetti
istitutori e gestori della struttura stessa, alla provincia e
alla Regione.
Art. 10
(Personale delle strutture IAT)
1. Il personale delle strutture IAT a contatto con il pubblico
deve possedere nozioni essenziali sulle caratteristiche del territorio
e sulle sue attrattive turistiche e culturali ed essere in grado
di sostenere una conversazione su argomenti relativi alle funzioni
da svolgere, in almeno due lingue comunitarie oltre all’italiano;
deve inoltre avere una conoscenza dei programmi informatici di
base.
Art. 11
(Nulla osta)
1. I soggetti istitutori richiedono alla provincia competente
il rilascio del nulla osta di cui all’articolo 8, comma 2, della
legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in
Lombardia) sulla base di una relazione che contiene il programma
delle attività e delle funzioni, il piano finanziario almeno
triennale e la struttura organizzativa necessaria. La provincia
rilascia il nulla osta entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta, previa comunicazione formale al comune competente,
qualora questo non figuri tra i soggetti istitutori.
Art. 12
(Funzioni di vigilanza)
1. La provincia, con cadenza annuale, verifica la funzionalità
della struttura IAT e il rispetto degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente. La provincia qualora rilevi inadempienze o
disfunzioni sollecita i soggetti promotori a ripristinare entro
il termine di 90 giorni le condizioni di normalità ed efficienza;
decorso inutilmente tale termine può revocare il nulla
osta. Nel caso in cui le inadempienze o disfunzioni siano gravi
e reiterate la provincia, previa diffida, può disporre
la revoca del nulla osta.
Art. 13
(Adeguamento delle strutture)
1. Le norme del presente regolamento si applicano alle strutture
IAT di nuova istituzione. Le strutture in funzione alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, comprese quelle dei
comuni capoluogo, non necessitano di nulla osta e proseguono nelle
loro attività, salve restando le autonome determinazioni
delle province, ai sensi degli articoli 7 e 11 della l.r. 8/2004,
e gli effetti della attuazione dei programmi di sviluppo dei sistemi
turistici. In ogni caso le strutture IAT, entro due anni, devono
essere adeguate al pieno svolgimento delle funzioni previste dal
presente regolamento.
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